Art. 2331 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Effetti dell'iscrizione

Articolo 2331 - codice civile

Con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.
Qualora successivamente all’iscrizione la società abbia approvato un’operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell’articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell’articolo 2329 l’iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell’iscrizione nel registro è vietata l’emissione delle azioni ed esse, salvo l’offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell’articolo 2333, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari (1).

Articolo 2331 - Codice Civile

Con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.
Qualora successivamente all’iscrizione la società abbia approvato un’operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell’articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell’articolo 2329 l’iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell’iscrizione nel registro è vietata l’emissione delle azioni ed esse, salvo l’offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell’articolo 2333, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari (1).

Note

(1) parole: «sollecitazione all’investimento» sostituite dalle attuali: «offerta al pubblico di prodotti finanziari» dall’art. 5 del D.L.vo 28 marzo 2007, n. 51.

Massime

Coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda società di capitali assumono, in forza dell’art. 2331, secondo comma, c.c. una responsabilità personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la società abbia conseguito la personalità giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome; la dizione legislativa di cui all’articolo citato, infatti, non sorregge in alcun modo l’affermazione della temporaneità della responsabilità di cui si tratta, mentre detta disposizione mira a tutelare l’affidamento dei terzi, i quali, non essendo in grado di conoscere la consistenza patrimoniale della persona giuridica prima della pubblicazione del suo atto costitutivo, non possono che aver negoziato sulla fiducia della solvibilità di coloro che hanno agito per la costituenda società; pertanto, qualora il soggetto che abbia agito in nome di una società di capitali non ancora registrata, e quindi inesistente, abbia posto in essere un’attività imprenditoriale o un’attività quale socio di una società di fatto insolvente, fine risponde a pieno titolo, con la conseguenza che tale responsabilità determina la sua soggezione a fallimento. Cass. civ. sez. I, 26 luglio 2012, n. 13287

La deliberazione assembleare di una s.r.l. con cui sia stato approvato un aumento di capitale anteriormente all’iscrizione della società nel registro delle imprese è inesistente, in quanto emanata da un’assemblea ancora priva della possibilità giuridica di deliberare, e, tuttavia, la manifestazione di volontà dei soci unanime e plenaria e risultante dalla sottoscrizione dell’atto da parte di ciascuno può essere apprezzata come espressione di un patto volto a modificare l’importo del capitale sociale e la conseguente attribuzione delle quote ai soci e, quindi, come una convenzione modificativa dell’atto costitutivo, a condizione che risultino osservati i requisiti di sostanza e di forma prescritti per tale atto, con la conseguenza che la non ancora avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese non condiziona la validità di detta convenzione modificativa, sia pure destinata ad assumere efficacia dopo l’iscrizione della società. Cass. civ. sez. I, 1 dicembre 2011, n. 25703

Ove l’obbligazione negozialmente assunta da chi abbia agito in nome e nell’interesse di un costituendo consorzio, sia stata poi ratificata dal consorzio medesimo dopo la sua costituzione, detta ratifica comporta l’affiancamento, non già la sostituzione, del nuovo al precedente obbligato che continua ad essere tenuto a rispondere ai sensi dell’art. 2331, secondo comma, c.c. e (trattandosi della medesima obbligazione, avente ad oggetto la medesima prestazione traente origine dalla stessa vicenda negoziale ) genera tra i coobbligati un vincolo di solidarietà, sia pure ad interesse unisoggettivo ; donde il diritto di regresso integrale del precedente obbligato nei confronti del consorzio, esercitabile tuttavia solo a decorrere dall’avvenuto pagamento della somma poi oggetto di regresso, perché solo a partire da detto momento può dirsi concretizzato l’interesse giuridicamente apprezzabile del solvens ad agire verso l’obbligato principale. Cass. civ. sez. I, 19 febbraio 2003, n. 2469

 

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