Art. 2327 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ammontare minimo del capitale

Articolo 2327 - codice civile

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila (1) euro.

Articolo 2327 - Codice Civile

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila (1) euro.

Note


(1) parola: «centoventimila» sostituita dall’attuale: «cinquantamila» dall’art. 20, comma 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 116.

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