All’esclusione dell’ accomandatario di società in accomandita semplice sono applicabili gli art. 2286 e 2287 c.c. disciplinanti le cause ed il procedimento di esclusione dei soci di società di persone, in virtù del rinvio contenuto negli artt. 2315 e 2293 c.c. non ravvisandosi incompatibilità né con l’art. 2318 c.c. che attribuisce solo agli accomandatari la facoltà di diventare amministratori della società, ma non esclude la nomina di terzi, né con il regime giuridico della nomina e della revoca degli amministratori medesimi, previsto dall’art. 2319 c.c. in quanto non incidente sul perdurare del rapporto sociale. Cass. civ. sez. I, 8 aprile 2009, n. 8570
L’impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei confronti di una società in accomandita semplice posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese – ma ancora munita di soggettività e confessa capacità processuale, estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti – non può essere proposta da un ex socio accomandatario (in tale qualità), ma, trattandosi di società posta in liquidazione, deve essere proposta dai liquidatori, cui spetta la rappresentanza della società, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2310 c.c. Cass. civ. sez. I, 13 luglio 1995, n. 7650
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