Al fine di valutare se l’inserimento del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale sia idoneo a determinare gli effetti previsti dall’art. 2314, comma 2, c.c. rendendolo illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società, il giudice di merito deve limitarsi a valutare il contenuto oggettivo della ragione sociale, verificando che l’accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società, dovendo restare estranea a tale valutazione ogni considerazione relativa ad elementi estrinseci all’aspetto formale della ragione sociale come, ad esempio, il comportamento dell’accomandante. Cass. civ. sez. I, 29 novembre 2018, n. 30882
Nella società in accomandita semplice, la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell’unico socio accomandatario determina esclusivamente una modifica dell’atto costitutivo ma non la trasformazione della società in un soggetto giuridico diverso, così come accade in caso di mutamento della sede sociale rimanendo immutato il modello sociale e il regime della responsabilità patrimoniale dei soci e della società. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 29 luglio 2008, n. 20558