La deliberazione dei soci o la sentenza (2332) che nomina i liquidatori (2275) e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese (2188, 2626).
I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe (1).