(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 382, comma 3, D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 con decorrenza dal 16.05.2022, così come modificato dall’art. 39, comma 2, D.Lgs. 26.10.2020, n. 147 con decorrenza dal 16.05.2022. Si riporta di seguito il testo in vigore fino al 15.05.2022:
“La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’art. 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e salvo che abbia per oggetto un’attività non commerciale (2135, 2249), per la dichiarazione di fallimento (2448, 2540; 147 ss., 222 l. fall.)
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