Art. 2306 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riduzione di capitale

Articolo 2306 - codice civile

La deliberazione di riduzione di capitale (2445), mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese (2188; 99 ss. att.), purché entro questo termine (2964 ss.) nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (2623).
Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia (1179, 2445, 2503).

Articolo 2306 - Codice Civile

La deliberazione di riduzione di capitale (2445), mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese (2188; 99 ss. att.), purché entro questo termine (2964 ss.) nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (2623).
Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia (1179, 2445, 2503).

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