Art. 2295 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Atto costitutivo

Articolo 2295 - codice civile

L’atto costitutivo della società deve indicare:
1) il cognome e il nome, il nome del padre (1), il domicilio, la cittadinanza e la razza (2) dei soci;
2) la ragione sociale (2292);
3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società (2298);
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie (2250, 2299);
5) l’oggetto sociale (2253, 2266, 2272);
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione (2253 ss.);
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera (2263, 2286);
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite (2263 ss.);
9) la durata della società (2272, 2307).

Articolo 2295 - Codice Civile

L’atto costitutivo della società deve indicare:
1) il cognome e il nome, il nome del padre (1), il domicilio, la cittadinanza e la razza (2) dei soci;
2) la ragione sociale (2292);
3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società (2298);
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie (2250, 2299);
5) l’oggetto sociale (2253, 2266, 2272);
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione (2253 ss.);
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera (2263, 2286);
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite (2263 ss.);
9) la durata della società (2272, 2307).

Note


(1) A norma dell’art. 2 della L. 31 ottobre 1955, n. 1064, l’indicazione della paternità deve essere omessa. L’art. 3 della legge citata stabilisce che in luogo della paternità sia indicato il luogo e la data di nascita.
(2) L’indicazione della razza è stata soppressa dal D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

Massime

Costituisce elemento essenziale dell’atto costitutivo di una società occulta avente oggetto commerciale, ai sensi dell’art. 2295, n. 5, c.c. in relazione agli artt. 2249, comma 1 e 2297 dello stesso codice, l’oggetto sociale, che deve essere determinato o determinabile (art. 1346 c.c.). Cass. civ. sez. I, 30 gennaio 1995, n. 1106

Il contratto costitutivo di società in nome collettivo, che non abbia per oggetto il conferimento di beni immobili, può essere concluso anche oralmente, essendo il documento scritto richiesto solo in funzione dell’eventuale iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2296 c.c.). Tale documento è, pertanto, superfluo per le società irregolari, alle quali si applica, in forza del rinvio di cui all’art. 2293 c.c. la disposizione del precedente art. 2251, secondo il quale il contratto di società (personali) non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Cass. civ. sez. I, 15 aprile 1992, n. 4569

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