Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (1111 ss.).
Il principio della natura dichiarativa della divisione, secondo il quale ciascuno dei condividenti consegue solo ciò che è già suo, senza che intervenga alcuna alienazione, realizzandosi solo una trasformazione dell’oggetto del diritto, si applica, ai sensi degli artt. 1116 e 2283 c.c. anche alla divisione di beni conseguenti alla liquidazione dell’attivo patrimoniale residuo di una società di persone. Pertanto, se un coniuge ha fatto parte di una società in nome collettivo che si è trasformata in società semplice e poi ha cessato di esistere, con conseguente divisione tra i soci dei beni sociali, la natura retroattiva della divisione fa sì che, al fine di stabilire se tali beni facciano parte o meno della comunione legale tra coniugi, occorre fare riferimento al momento di acquisto del bene da parte della società e non a quello della divisione. (Fattispecie in cui l’acquisto da parte della società risaliva ad epoca antecedente l’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, momento in cui il socio coniuge era in regime di separazione dei beni). Cass. civ. sez. II, 5 agosto 2011, n. 17061
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