Il fallimento di una società e dei suoi amministratori non determina il venir meno di questi ultimi, perché la società rimane in vita ed essi restano in carica, salva la loro sostituzione; fine consegue che, ove detta società ritorni “in bonis” a seguito della chiusura del fallimento, essa riacquista la propria ordinaria capacità, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza degli organi sociali. Cass. civ. sez. III, 30 settembre 2009, n. 20947
Quando una società di persone sia stata sciolta, anche senza una dichiarazione formale, continuano a rappresentarla coloro che erano a ciò designati anteriormente allo scioglimento, come previsto, in via generale, dall’art. 2274 c.c. Per quanto attiene, più in particolare, alle società in nome collettivo, gli amministratori che abbiano avuto conferita la rappresentanza della società, conservano tale rappresentanza, no all’eventuale nomina dei liquidatori, poiché la società sia essa di persone o di capitali non rappresenta, dopo il suo scioglimento, nella fase di liquidazione, un ente diverso da quello originario. Cass. civ. sez. I, 14 ottobre 1997, n. 10027
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