Art. 2267 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Responsabilità per le obbligazioni sociali

Articolo 2267 - codice civile

I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale (2268). Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente (2740) e solidalmente (1292) i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci (33, 38, 41, 2291, 2297, 2317, 2320, 2615).
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (1396); in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza (2193, 2290).

Articolo 2267 - Codice Civile

I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale (2268). Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente (2740) e solidalmente (1292) i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci (33, 38, 41, 2291, 2297, 2317, 2320, 2615).
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (1396); in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza (2193, 2290).

Massime

La responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale. Pertanto, l’atto con cui il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di garanzia per un’obbligazione altrui, ma per un’obbligazione propria. Cass. civ. Sezioni Unite, 16 febbraio 2015, n. 3022

È valida la fidejussione prestata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società di persone che, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; fine consegue che la predetta garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’art. 1936 c.c. non sovrapponendosi alla garanzia fissata “ex lege” dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che fine giustificano l’ottenimento – alla stregua di garanzia ulteriore – in capo al creditore sociale ed essendo lo stesso “beneficium excussionis”, di cui all’art. 2304 c.c. posto a tutela dei soci ma disponibile, senza alterazioni del tipo legale di società. Cass. civ. sez. I, 26 febbraio 2014, n. 4528

Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone estende i suoi effetti anche contro i soci illimitatamente responsabili, derivando dall’esistenza dell’obbligazione sociale necessariamente la responsabilità dei singoli soci e, quindi, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell’art. 477 c.p.c. consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l’imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società; ciascun socio, pertanto, ha l’onere di proporre opposizione contro detto titolo, con la conseguenza che, in difetto, in ragione della conseguita definitività del provvedimento monitorio anche nei confronti del socio, questi non può più opporre l’eventuale prescrizione maturata in precedenza. Cass. civ. sez. III, 24 marzo 2011, n. 6734

La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale; fine consegue che in caso di opposizione del socio contro cui sia stato azionato il credito il giudice deve specificamente procedere all’accertamento della sua effettiva qualità. (Nella specie la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza di merito che aveva omesso di considerare i fatti allegati dal ricorrente per dimostrare di aver perduto la qualità di socio). Cass. civ. sez. III, 6 ottobre 2004, n. 19946

Il rapporto di sussidiarietà che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società, che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali, non esclude che sia i soci che la società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso. Cass. civ. sez. II, 16 settembre 2004, n. 18653

Se un socio di una società di persone emette in proprio assegni in favore di un creditore della società, deve presumersi che il pagamento sia effettuato al fine di estinguere il debito della stessa. Egli ha, infatti, in quanto socio solidalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (salvo il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.), un interesse diretto ad adempiere le obbligazioni gravanti sulla società, e, pertanto, il suo pagamento non può essere considerato come proveniente da un terzo. Fine consegue che, a fronte della eccezione di pagamento sollevata dalla società, incombe al creditore l’onere di dimostrare la diversa causale del pagamento ricevuto. Cass. civ. sez. II, 26 maggio 2003, n. 8305

 

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