Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1465 ss., 1478 ss., 1483 ss., 1529, 2286).
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite (1483, 2281, 2286). La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (1578 ss., 1585 ss.).