Art. 2248 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Comunione a scopo di godimento

Articolo 2248 - codice civile

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III (1100 ss.).

Articolo 2248 - Codice Civile

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III (1100 ss.).

Massime

La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall’art. 2248 c.c. presuppone la comproprietà del bene oggetto di godimento in capo a tutti i partecipanti; nel contratto di società, invece, rileva l’esercizio in comune di un’attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l’esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento materiale attraverso il quale la società opera. Cass. civ. sez. I, 2 ottobre 2018, n. 23952

Nel caso di comunione d’azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l’esercizio di un’impresa collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l’art. 2248 c.c. che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. L’elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni. Cass. civ. sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3028,

L’acquisto da parte di un terzo di una quota ideale dell’azienda, già gestita, a scopo di profitto, dall’originario imprenditore individuale, determina fra le parti, in difetto di espressa pattuizione contraria, l’insorgere non già della comunione di godimento di cui all’art. 2248 c.c. – la quale non è configurabile nel caso in cui l’oggetto di comune utilizzazione sia costituito non dai vari beni che costituiscono l’azienda, ma da questa stessa, secondo la sua strumentale destinazione all’esercizio dell’impresa – bensì di una società di fatto, col corollario che la successiva alienazione della quota è suscettibile di dimostrazione anche attraverso la prova testimoniale, in applicazione delle norme che disciplinano la società irregolare e con esclusione dell’applicabilità dell’art. 2556 c.c. che impone la prova scritta per il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda. Cass. civ. sez. I, 3 aprile 1993, n. 4053

 

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