In caso di cessazione del contratto è devoluta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L’ammontare dell’indennità è determinata sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
[Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie (2120)] (1).