La «collaborazione», di cui parla l’art. 2232 c.c. – là ove contempla la possibilità che il prestatore d’opera professionale si avvalga, nella esecuzione dell’incarico, «sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari» – dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non può riguardare la esecuzione di una prestazione professionale che ecceda l’abilitazione del professionista incaricato (il quale non può certamente dirigere l’esecuzione, da parte di altri, di una prestazione per la quale egli non sia abilitato) e richieda, invece, quella di un professionista più qualificato, come è nel caso dell’ingegnere rispetto al geometra. Cass. civ. sez. II, 17 marzo 1995, n. 3108
In tema di prestazione d’opera intellettuale, la facoltà per il professionista di servirsi, ai sensi dell’art. 2232 c.c. della collaborazione di sostituti od ausiliari non comporta mai che costoro diventino parti del rapporto di clientela, restando invece la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d’opera che ha concluso il contratto con il cliente. Il sostituto, pertanto, non è legittimato ad agire contro il cliente medesimo per la corresponsione del compenso, il cui obbligo resta a carico del professionista che si sia avvalso della sua collaborazione. Cass. civ. sez. II, 27 agosto 1986, n. 5248