Art. 2227 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Recesso unilaterale dal contratto

Articolo 2227 - codice civile

Il committente può recedere dal contratto (1373), ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671, 1685, 1725, 1734, 1738, 2237).

Articolo 2227 - Codice Civile

Il committente può recedere dal contratto (1373), ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671, 1685, 1725, 1734, 1738, 2237).

Massime

In caso di recesso del committente dal contratto d’opera, il prestatore d’opera ha diritto al compenso per «mancato guadagno», rappresentato dall’utile netto che egli avrebbe tratto dai lavori previsti e non eseguiti. Cass. civ. sez. III, 28 luglio 1975, n. 2912

 

 

Istituti giuridici

Novità giuridiche