Art. 2225 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Corrispettivo

Articolo 2225 - codice civile

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (1657, 2233).

Articolo 2225 - Codice Civile

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (1657, 2233).

Massime

In tema di contratto d’opera, la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, poiché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell’art. 2225 c.c. in base alle tariffe vigenti od agli usi. Il ricorso a tale norma è possibile anche quando le parti, pur avendo pattuito detto corrispettivo, non abbiano fornito la relativa prova. Cass. civ. sez. VI, 11 luglio 2018, n. 18286

In tema di compenso per l’attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul “quantum” ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l’omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente. Cass. civ. sez. II, 24 aprile 2018, n. 10057

Il corrispettivo della prestazione di esercizio di una professione “non protetta” (nella specie, relazione peritale in materia lavoristica) può essere stabilito dal giudice ai sensi dell’art. 2225 c.c. assumendo come parametro le tariffe vigenti per analoghe prestazioni di esercizio di una professione “protetta” (nella specie, tariffe dei dottori commercialisti). Cass. civ. sez. VI-II, 29 luglio 2016, n. 15805

La liquidazione d’ufficio di un corrispettivo d’opera in misura inferiore a quella pretesa non richiede una specifica istanza dell’attore, non avendo le parti l’onere di sollecitare il giudice all’esercizio dei suoi poteri ofciosi, qual è quello di accogliere la domanda per un importo inferiore rispetto al domandato, ed imponendo la mancanza di convenzione sul corrispettivo, al pari del difetto sulla relativa prova, non già il rigetto della domanda, ma l’accoglimento di questa per un importo minore del preteso, previa determinazione “ofcio iudicis” in base all’art. 2225 c.c. Cass. civ. sez. II, 18 settembre 2013, n. 21397

 

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