Art. 2224 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Esecuzione dell'opera

Articolo 2224 - codice civile

Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte (1176), il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni (1454, 1662).
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto (1373), salvo il diritto al risarcimento dei danni (1218, 1372).

Articolo 2224 - Codice Civile

Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte (1176), il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni (1454, 1662).
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto (1373), salvo il diritto al risarcimento dei danni (1218, 1372).

Massime

In tema di contratto d’opera, la norma di cui all’art. 2224 c.c. costituisce applicazione specifica dell’obbligo di diligenza previsto in via generale dall’art. 1176 c.c. che, facendo riferimento alla figura media del buon padre di famiglia, detta un criterio di carattere generale che sta ad indicare la misura in astratto dell’attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare esattamente la prestazione pattuita. Pertanto, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che applichi d’ufficio il canone di cui all’art. 1176 c.c. atteso che in tal caso la decisione non si fonda su un titolo di responsabilità diverso da quello richiesto, né risultano mutati il petitum o la causa petendi, non essendo introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 8 giugno 2006, n. 13351

Il prestatore d’opera per adempiere esattamente l’obbligo assunto, deve eseguire l’opus a regola d’arte e secondo gli accordi intervenuti, ma, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell’attività da svolgere, egli deve anche compiere tutte quelle attività ed opere che secondo il principio di buonafede e l’ordinaria diligenza dell’homo eiusdem condicionis ac professionis sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto. Pertanto, se il contratto d’opera ha ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere al fine di renderla funzionante non in modo precario; né a limitare l’oggetto delle sue prestazioni può valere la richiesta del committente di «voler risparmiare» Cass. civ. sez. II, 11 novembre 2004, n. 21421

Il rimedio concesso al committente nel contratto d’opera dal primo comma dell’art. 2224 c.c. e nell’appalto dell’art. 1668 primo comma c.c. (entrambi riproducenti sostanzialmente il disposto dell’art. 1454 sulla diffida ad adempiere) di fissare un congruo termine rispettivamente al prestatore d’opera e all’appaltatore che non procedono all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni del contratto ed a regola d’arte, affinché si conformino a tali condizioni, ha carattere facoltativo, sicché, anche nel caso che non se fine sia avvalso, il committente, qualora sussista la colpa del prestatore d’opera o dell’appaltatore, può valersi delle norme generali sulla risoluzione e sull’inadempimento dei contratti, ivi compreso l’art. 1460 c.c. Cass. civ. sez. II, 23 luglio 1988, n. 4747.

 

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