Art. 2223 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Prestazione della materia

Articolo 2223 - codice civile

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera (1658), purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita (1470 ss.).

Articolo 2223 - Codice Civile

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera (1658), purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita (1470 ss.).

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