Art. 2222 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Contratti d'opera

Articolo 2222 - codice civile

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV (1655 ss.).

Articolo 2222 - Codice Civile

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV (1655 ss.).

Massime

In tema di contratto di prestazione d’opera professionale, titolare del rapporto è colui che conferisce l’incarico in nome proprio, ovvero colui che, munito di procura, agisce in nome e per conto del mandante, sicché, ove difetti la rappresentanza, la persona nel cui interesse sia richiesta un’attività professionale non assume alcuna obbligazione nei confronti del professionista officiato. Tale principio trova applicazione anche con riferimento agli incarichi conferiti ad un professionista dall’avvocato munito di procura “ad litem”, atteso che essa attribuisce lo “ius postulandi” e non certo il potere di compiere in nome e per conto della parte attività di tipo diverso da quelle strettamente processuali, ancorché strumentali al positivo esito della controversia. Cass. civ. sez. III, 24 febbraio 2010, n. 4489

Nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l’opera del professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi presti la propria opera a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso. Cass. civ. sez. II, 25 novembre 2004, n. 22233

Il contratto di lavoro autonomo, o contratto d’opera, è caratterizzato dalla prevalenza dell’obbligazione di fare su quella di dare, con o senza l’onere di acquisto del materiale, requisito questo che sostanzialmente lo differenzia dal contratto di vendita (anche di cose future). Fine discende che il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti rientranti nella propria normale attività produttiva e/o commerciale, apportando ad essi le modiche di forma, misura e/o qualità richieste specificamente dalla controparte, costituisce vendita (di cosa futura) se dette modiche non snaturano le caratteristiche essenziali del prodotto, ma consistono in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze dell’acquirente. Cass. civ. sez. II, 28 novembre 1997, n. 12011

Se è vero che obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono generalmente obbligazioni di mezzi, in determinate circostanze esse assumono le caratteristiche delle obbligazioni di risultato in cui il professionista si impegna a realizzare un determinato opus. Tale è il caso della obbligazione di redigere un progetto di ingegneria che ha per oggetto un risultato ben definito che è la sua realizzazione. Cass. civ. sez. II, 28 gennaio 1995, n. 1040

Nel contratto d’opera – caratterizzato dall’autonomia del prestatore d’opera nella scelta dei mezzi e nell’organizzazione della propria attività volta al conseguimento dell’opus – non trovano applicazione le norme speciali antinfortunistiche, che, di regola, presuppongono l’inserimento del prestatore nell’impresa del soggetto destinatario della prestazione, né la norma di cui all’art. 2087 c.c. la quale, integrando le richiamate leggi speciali, impone all’imprenditore la adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità sica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; con la conseguenza che, nell’indicato contratto, non è ipotizzabile un generale dovere di controllo del committente, in ordine all’attitudine del prestatore, all’efficacia o adeguatezza dell’organizzazione da lui predisposta e delle concrete modalità di svolgimento dell’opera. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la decisione di merito – che aveva ritenuto il committente responsabile di aver consentito la esecuzione del montaggio di una parete in legno di uno stand eristico ad un artigiano, privo dei mezzi necessari – per non avere adeguatamente accertato le caratteristiche e le modalità di esecuzione dell’opera, alle quali ricondurre un dovere di controllo del committente). Cass. civ. sez. III, 26 gennaio 1995, n. 933

 

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