L’imprenditore (2082) che esercita un’attività commerciale (2195) deve tenere il libro giornale (1760, 2215, 2216, 2709 ss) e il libro degli i inventari (2217, 2302, 2709 ss.; 86, 88, 160, 187, 216 , 217 l. fall.).
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite (2220, 2709 ss; 86 l. fall.).
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori (2083, 2202, 2221; 1 l. fall.).