Art. 2214 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Libri obbligatori e altre scritture contabili

Articolo 2214 - codice civile

L’imprenditore (2082) che esercita un’attività commerciale (2195) deve tenere il libro giornale (1760, 2215, 2216, 2709 ss) e il libro degli i inventari (2217, 2302, 2709 ss.; 86, 88, 160, 187, 216 , 217 l. fall.).
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite (2220, 2709 ss; 86 l. fall.).
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori (2083, 2202, 2221; 1 l. fall.).

Articolo 2214 - Codice Civile

L’imprenditore (2082) che esercita un’attività commerciale (2195) deve tenere il libro giornale (1760, 2215, 2216, 2709 ss) e il libro degli i inventari (2217, 2302, 2709 ss.; 86, 88, 160, 187, 216 , 217 l. fall.).
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite (2220, 2709 ss; 86 l. fall.).
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori (2083, 2202, 2221; 1 l. fall.).

Massime

I libri contabili, vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti, possono fornire, con le loro annotazioni, al di fuori delle ipotesi in cui fanno prova contro l’imprenditore o nei rapporti fra lui ed altri imprenditori, elementi indiziari atti a dar vita, in concorso con ulteriori elementi, ad una valida prova per presunzioni. Cass. civ. sez. lav. 24 aprile 1981, n. 2481

L’art. 2214 c.c. che sancisce per l’imprenditore l’obbligo della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nonché della corrispondenza commerciale, risponde all’esigenza di consentire i controlli di legge (ad es.: per l’ammissione alla procedura del concordato preventivo) agli organi all’uopo predisposti, ovvero agli ufficiali di polizia tributaria o agli uffici provinciali del lavoro per i fini da essi perseguiti istituzionalmente. Tale norma, pertanto, non può essere intesa come un divieto per l’imprenditore di avvalersi di altri mezzi di prova per la tutela giudiziaria dei suoi diritti, ovvero come una preclusione per il giudice di far ricorso ad altri mezzi di prova. Cass. civ. sez. II, 8 aprile 1977, n. 1359

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