Art. 2212 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

Articolo 2212 - codice civile

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali (1495, 1512, 2226).
Sono altresì legittimati a chiedere provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore (1745; 669 bis ss. c.p.c.).

Articolo 2212 - Codice Civile

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali (1495, 1512, 2226).
Sono altresì legittimati a chiedere provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore (1745; 669 bis ss. c.p.c.).

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