Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali (1495, 1512, 2226).
Sono altresì legittimati a chiedere provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore (1745; 669 bis ss. c.p.c.).