Art. 2206 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pubblicità della procura

Articolo 2206 - codice civile

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata (2703) deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese (2194, 2196, 2197).
In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare (2193, 2198, 2209, 2298; 100 att.).

Articolo 2206 - Codice Civile

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata (2703) deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese (2194, 2196, 2197).
In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare (2193, 2198, 2209, 2298; 100 att.).

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