Art. 2205 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obblighi dell'institore

Articolo 2205 - codice civile

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese (2188 ss.), e la tenuta delle scritture contabili (2214 ss.).

Articolo 2205 - Codice Civile

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese (2188 ss.), e la tenuta delle scritture contabili (2214 ss.).

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