Art. 2204 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Poteri dell'institore

Articolo 2204 - codice civile

L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura (2206). Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.
L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto (1903; 77 c.p.c.).

Articolo 2204 - Codice Civile

L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura (2206). Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.
L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto (1903; 77 c.p.c.).

Massime

La legittimazione processuale, attiva e passiva, dell’institore, per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa, costituisce un attributo connaturale della qualità del soggetto, con la conseguenza che, per sussistere, non necessita di un’espressa enunciazione nella procura e che è, invece, richiesta un’espressa esclusione per essere negata. Essa non viene meno in conseguenza della mera cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese, non seguita dalla cessazione di ogni attività economica, anche di liquidazione, dell’impresa medesima. Cass. civ. sez. III, 14 dicembre 1976, n. 4631

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