Art. 2200 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Società

Articolo 2200 - codice civile

Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione (2136, 2195) nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V (2291 ss.) e le società cooperative (2511 ss.), anche se non esercitano un’attività commerciale.
L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

Articolo 2200 - Codice Civile

Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione (2136, 2195) nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V (2291 ss.) e le società cooperative (2511 ss.), anche se non esercitano un’attività commerciale.
L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

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