Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione (2136, 2195) nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V (2291 ss.) e le società cooperative (2511 ss.), anche se non esercitano un’attività commerciale.
L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.