Art. 220 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Amministrazione della comunione

Articolo 220 - codice civile

[Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima ; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.]

Articolo 220 - Codice Civile

[Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima ; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.]

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