Art. 22 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Articolo 22 - codice civile

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti (18) sono deliberate dall’assemblea (21) e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (253).

Articolo 22 - Codice Civile

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti (18) sono deliberate dall’assemblea (21) e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (253).

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