Art. 2199 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Indicazione dell'iscrizione

Articolo 2199 - codice civile

L’imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all’impresa, il registro presso il quale è iscritto (2250; 100 att.).

Articolo 2199 - Codice Civile

L’imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all’impresa, il registro presso il quale è iscritto (2250; 100 att.).

Istituti giuridici

Novità giuridiche