Art. 2198 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Minori, interdetti e inabilitati

Articolo 2198 - codice civile

I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale (2195) da parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato (425) o nell’interesse di un minore non emancipato (320, 371) o di un interdetto (424) e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione (2206).

Articolo 2198 - Codice Civile

I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale (2195) da parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato (425) o nell’interesse di un minore non emancipato (320, 371) o di un interdetto (424) e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione (2206).

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