Art. 2197 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Sedi secondarie

Articolo 2197 - codice civile

L’imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell’impresa (2194).
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria (2299), indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria (2203). [Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa] (1).
La disposizione del secondo comma si applica anche all’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa (2506).
L’imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all’estero deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

Articolo 2197 - Codice Civile

L’imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell’impresa (2194).
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria (2299), indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria (2203). [Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa] (1).
La disposizione del secondo comma si applica anche all’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa (2506).
L’imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all’estero deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

Note

(1) periodo abrogato dall’art. 33, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340.

Istituti giuridici

Novità giuridiche