Art. 2196 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Iscrizione dell'impresa

Articolo 2196 - codice civile

Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa (160 l. fall.) l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il nome del padre (1), la cittadinanza [e la razza];
2) la ditta (2563 ss.);
3) l’oggetto dell’impresa;
4) la sede dell’impresa (2197);
5) il cognome e il nome degli institori (2203 ss.) e procuratori (2209).
[All’atto della richiesta l’imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori] (3).
L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa (10 l. fall.), entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

Articolo 2196 - Codice Civile

Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa (160 l. fall.) l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il nome del padre (1), la cittadinanza [e la razza];
2) la ditta (2563 ss.);
3) l’oggetto dell’impresa;
4) la sede dell’impresa (2197);
5) il cognome e il nome degli institori (2203 ss.) e procuratori (2209).
[All’atto della richiesta l’imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori] (3).
L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa (10 l. fall.), entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

Note

(1) A norma dell’art. 2 della L. 31 ottobre 1955, n. 1064, l’indicazione della paternità deve essere omessa. L’art. 3 della legge citata stabilisce che in luogo della paternità sia indicato il luogo e la data di nascita.
(2) Indicazione soppressa dal R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica, e dall’art. 3, D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.
(3) comma abrogato dall’art. 33, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340.

Massime

Per sede principale dell’impresa deve intendersi il luogo nel quale l’imprenditore svolge la sua prevalente attività di direzione e di amministrazione dell’azienda, e non quello in cui si trovano i beni, né quello in cui risieda il professionista che abbia l’incarico di trattare pratiche nell’interesse della società, o lo stesso rappresentante pro tempore dell’impresa, non per la sua carica ma come persona sica. Cass. civ. sez. I, 10 aprile 1973, n. 1017

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