Art. 2195 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Imprenditori soggetti a registrazione

Articolo 2195 - codice civile

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (2188) gli imprenditori che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (2135);
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni (2203);
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (1678);
4) un’attività bancaria (1834 ss.) o assicurativa (1882);
5) altre attività ausiliari delle precedenti (1754).
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (371, 397, 425, 2201).

Articolo 2195 - Codice Civile

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (2188) gli imprenditori che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (2135);
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni (2203);
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (1678);
4) un’attività bancaria (1834 ss.) o assicurativa (1882);
5) altre attività ausiliari delle precedenti (1754).
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (371, 397, 425, 2201).

Massime

Ai fini della configurabilità dell’esercizio di attività imprenditoriale da parte del promotore finanziario di cui all’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, è sufficiente che egli svolga la propria attività sulla base di un’autonoma organizzazione di mezzi ed a proprio rischio, considerato che gli altri elementi che caratterizzano l’attività di impresa sono già presenti, per definizione, in quella del promotore finanziario, la quale rientra tra le cd. attività ausiliarie previste dall’art. 2195, n. 5, c.c. e costituisce, dunque, impresa commerciale.  Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 5660 del 7 marzo 2017 (Cass. Civ. 5660/2017)

Lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, poiché è configurabile attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest’ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci, sicché anche tale società, ove svolga attività commerciale, può in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell’art. 2545 terdecies c.c. Cassazione civile, Sez. VI-I, ordinanza n. 14250 del 12 luglio 2016 (Cass. Civ. 14250/2016)

La disposizione di cui al comma 1 dell’art. 2195 c.c. non ha alcun carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce, ai numeri 1 e 2, l’ambito della nozione di imprenditore (di cui all’art. 2082 c.c.) mediante la previsione delle imprese industriali e, rispettivamente, di quelle commerciali in senso stretto, sicché le successive previsioni, contenute nei numeri 3, 4 e 5 del comma 1 del citato art. 2195 c.c. sono mere specificazioni, motivate dalla importanza dei rispettivi settori economici, delle categorie generali delineate nei primi due punti. Cass. civ. sez. lav. 20 aprile 1995, n. 4421 (Cass. Civ. 4421/1995)

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