Art. 2193 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Efficacia dell'iscrizione

Articolo 2193 - codice civile

I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (2298, 2300, 2384, 2436).
L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta (2206, 2207).
Sono salve le disposizioni particolari della legge (2297, 2298, 2300).

Articolo 2193 - Codice Civile

I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (2298, 2300, 2384, 2436).
L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta (2206, 2207).
Sono salve le disposizioni particolari della legge (2297, 2298, 2300).

Massime

In tema di rappresentanza delle società, se ai fatti ad essa inerenti (cessazione, attribuzione della stessa ad altro soggetto, estensione o riduzione del suo ambito) non sia stata data la prescritta pubblicità, gli atti compiuti in nome e per conto della società stessa da un soggetto, che è pienamente legittimato, non sono né inefficaci in senso assoluto, né nulli, ma solo inopponibili al terzo estraneo alla società e sempre che questi, manifestando disinteresse all’efficacia di quegli atti nei suoi confronti, eccepisca l’ignoranza del fatto non iscritto. Cass. civ. sez. I, 10 dicembre 1992, n. 13094

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