Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione (2312).
Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione (2312).
Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione (2312).
In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 10 legge fall. l’iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell’art. 2191 c.c. ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d’impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 c.c. determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata; nè è di ostacolo a tale conclusione l’estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell’art. 2495 c.c. introdotto dal d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese. Cass. civ. Sezioni Unite, 9 aprile 2010, n. 8426
La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto, fa valere un’obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell’art 2266 c.c. va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato; non sono, invece, legittimati passivi gli altri soci, in quanto il regime della responsabilità solidale illimitata dei soci, ai sensi dell’art. 2191 c.c. opera solo a favore dei terzi, od anche dello stesso socio, ma per altri fatti non contrattuali (come il pagamento dell’indebito o l’illecito aquiliano), archetipo in cui non rientra il diritto alla liquidazione della quota Cass. civ. Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 816
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