Art. 2189 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modalità dell'iscrizione

Articolo 2189 - codice civile

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato (2190, 2194).
Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione (2330, 2566).
Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto (2330, 2411).

Articolo 2189 - Codice Civile

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato (2190, 2194).
Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione (2330, 2566).
Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto (2330, 2411).

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