Art. 2187 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Usi

Articolo 2187 - codice civile

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo (2141 ss.), per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzioni, gli usi (1374).

Articolo 2187 - Codice Civile

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo (2141 ss.), per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzioni, gli usi (1374).

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