Art. 2184 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

Articolo 2184 - codice civile

Gli accrescimenti (2170), i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita [dalle norme corporative,] (1) dalla convenzione o dagli usi (2178, 2186).

Articolo 2184 - Codice Civile

Gli accrescimenti (2170), i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita [dalle norme corporative,] (1) dalla convenzione o dagli usi (2178, 2186).

Note

(1) L’espressione: «dalle norme corporative» abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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