Art. 2178 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Accrescimenti, prodotti, utili e spese

Articolo 2178 - codice civile

Gli accrescimenti (2170), i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative], (1) dalla convenzione o dagli usi.
È nullo (1418, 1419) il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno (2184, 2263, 2265).

Articolo 2178 - Codice Civile

Gli accrescimenti (2170), i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative], (1) dalla convenzione o dagli usi.
È nullo (1418, 1419) il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno (2184, 2263, 2265).

Note

(1) L’espressione: «dalle norme corporative»abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Massime

L’attribuzione al soccidante di acconti, in contanti, prodotti o capi di bestiame, sull’accrescimento non altera la funzione economico-sociale del contratto di soccida, in quanto non pregiudica la successiva applicazione del criterio di prelevamento e di ripartizione degli utili stabilito dagli artt. 2178 e 2181 c.c. consentendo comunque alle parti di operare, al termine del contratto o del ciclo di accrescimento, la definitiva attribuzione delle quote di utili a ciascuno spettanti, nonché la ripartizione delle quote delle spese da ciascuno sostenute, così salvaguardando la struttura associativa qualificata dalla comunanza di scopo del rapporto. Cass. civ. sez. V, 6 novembre 2013, n. 24914

Istituti giuridici

Novità giuridiche