Art. 2175 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Perimento del bestiame

Articolo 2175 - codice civile

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile (1218, 1256), ma deve rendere conto delle parti recuperabili (1258, 2176).

Articolo 2175 - Codice Civile

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile (1218, 1256), ma deve rendere conto delle parti recuperabili (1258, 2176).

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