Art. 2174 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obblighi del soccidario

Articolo 2174 - codice civile

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante (2173), il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore (1176, 2175).

Articolo 2174 - Codice Civile

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante (2173), il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore (1176, 2175).

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