Art. 2172 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Durata del contratto

Articolo 2172 - codice civile

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni (2176).
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative](1), dalla convenzione o dagli usi.
Se non è data disdetta, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno (2144).

Articolo 2172 - Codice Civile

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni (2176).
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative](1), dalla convenzione o dagli usi.
Se non è data disdetta, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno (2144).

Note

(1) L’espressione: «dalle norme corporative» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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