Art. 2168 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Morte di una delle parti

Articolo 2168 - codice civile

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente (2159, 2179).
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 2158.

Articolo 2168 - Codice Civile

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente (2159, 2179).
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 2158.

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