Art. 2165 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Durata

Articolo 2165 - codice civile

La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazioni di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni (2143).

Articolo 2165 - Codice Civile

La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazioni di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni (2143).

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