Art. 2164 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Nozione

Articolo 2164 - codice civile

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse (2135), al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi (2141, 2187).

Articolo 2164 - Codice Civile

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse (2135), al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi (2141, 2187).

Note

(1) L’espressione «dalle norme corporative » dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Massime

Nel contratto di colonia parziaria, come anche nella mezzadria, l’impresa di coltivazione del fondo viene esercitata in forma associativa dal concedente e dal concessionario (così che, mentre il primo conferisce il godimento del fondo e delle scorte, il secondo esegue i lavori di coltivazione secondo le direttive del concedente e le esigenze della produzione, con l’obbligo di mantenere il fondo stesso in uno stato di normale produttività), sicché l’aver eseguito i lavori di coltivazione rendendo produttivo il terreno originariamente incolto non costituisce miglioramento fondiario, ma adempimento di una specifica obbligazione gravante sul colono, mentre la colonia ad meliorandum si caratterizza per il possesso, anche solo materiale, del fondo per un periodo di almeno trent’anni e per l’apporto di migliorie con l’impianto di colture arboree o arbustive da parte del coltivatore. Cass. civ. sez. III, 29 ottobre 2003, n. 16234

La colonia perpetua, che è un istituto consuetudinario di origine feudale, è caratterizzata dall’occupazione, da parte del colono, tollerata dal proprietario e protratta per un lungo periodo di tempo, di terreni abbandonati e incolti, nonché dall’obbligo, a carico del colono medesimo, del pagamento di un canone, normalmente in natura, al proprietario dei terreni. La costituzione della colonia perpetua non è più ammessa dall’entrata in vigore del codice del 1865, essendo stata da questo abolita, tuttavia essa è ancora configurabile con riguardo a rapporti preesistenti all’entrata in vigore di detto codice del 1865, dato il principio dell’irretroattività della legge, trovando disciplina nella L. 22 luglio 1966, n. 607 in relazione alla normativa dell’art. 13 per le prestazioni fondiarie perpetue. Cass. civ. sez. II, 28 gennaio 1985, n. 444

 

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