Art. 2163 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

Articolo 2163 - codice civile

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte (2146) al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive (1641), secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte (1640) circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d’uso (2169).

Articolo 2163 - Codice Civile

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte (2146) al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive (1641), secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte (1640) circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d’uso (2169).

Note

(1) L’espressione: «delle norme corporative» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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