Art. 2162 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Efficacia probatoria del libretto colonico

Articolo 2162 - codice civile

Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti (2702), se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente (2964 ss.).
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte (2707).
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo si intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro (1427, 2169 ss., 2964; 266 c.p.c.).

Articolo 2162 - Codice Civile

Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti (2702), se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente (2964 ss.).
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte (2707).
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo si intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro (1427, 2169 ss., 2964; 266 c.p.c.).

Massime

Qualora il libretto colonico non sia stato tenuto, o sia stato tenuto irregolarmente – attesa la struttura associativa del rapporto e la finalità cui l’istituzione e la tenuta del libretto tendono – l’obbligo di rendere il conto non grava su una sola delle parti, ma tanto il concedente quanto il mezzadro sono tenuti al rendiconto in relazione alle situazioni giuridiche che si intendono accertare, con esclusione del ricorso al giuramento previsto dall’art. 265 c.p.c. Cass. civ. sez. lav. 8 giugno 1977, n. 2366

A norma dell’art. 2162 primo comma c.c. soltanto il mezzadro e non anche il concedente ha l’onere di proporre reclamo, nel corso dell’annata colonica entro novanta giorni dalla consegna del libretto colonico, contro le annotazioni eseguite dallo stesso concedente su tale libretto. Per contro, ad ambedue le parti del contratto di mezzadria spetta, alla chiusura annuale del conto colonico, la facoltà di impugnare le risultanze del conto medesimo per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazione di partita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro. Cass. civ. sez. lav. 10 aprile 1975, n. 1339

 

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