Art. 2161 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Libretto colonico

Articolo 2161 - codice civile

Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti (2142).
Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell’anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali (2160, 2169).

Articolo 2161 - Codice Civile

Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti (2142).
Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell’anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali (2160, 2169).

Massime

La mancata istituzione del libretto colonico determina soltanto l’impossibilità di fare ricorso ai vantaggi di una prova agevole, economica, e sicura, ma non toglie ai soggetti del rapporto mezzadrile la facoltà di offrire, secondo i principi che regolano l’onere della prova, gli altri mezzi che essi ritengono idonei a dimostrare la fondatezza delle rispettive pretese derivanti dal rapporto mezzadrile. Cass. civ. sez. lav. 17 luglio 1991, n. 7914

 

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