Art. 2157 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Diritto di preferenza del concedente

Articolo 2157 - codice civile

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente (732, 696, 2169).

Articolo 2157 - Codice Civile

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente (732, 696, 2169).

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