Art. 2153 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riparazioni di piccola manutenzione

Articolo 2153 - codice civile

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione (1577, 1621) della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono (1576, 1621).

Articolo 2153 - Codice Civile

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione (1577, 1621) della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono (1576, 1621).

Note

(1) L’espressione «delle norme corporative» abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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